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Diritto alla riduzione del canone di affitto d’azienda per la chiusura delle attività commerciali

 
Il 29 maggio 2020, il Tribunale di Roma ha fatto luce sulle conseguenze giuridiche della pandemia, in particolare con riferimento al forzato periodo di chiusura delle attività, in materia di canoni di affitto di ramo d’azienda.
 
IL CASO
 
Una società affittuaria di un ramo d’azienda localizzato all’interno di un centro commerciale ha promosso un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del proprietario dell’immobile, chiedendo la sospensione, per un periodo di 6 mesi, dell’obbligo di corrispondere tutti i costi e gli oneri derivanti dal contratto.
 
LA DECISIONE
 
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla riduzione del canone mensile, nella misura del 70%, per tutto il periodo della sospensione delle attività, sulla base dell’impossibilità dell’utilizzo dei locali ai fini dell’espletamento dell’attività commerciale, così come concordato nel contratto.
Il restante 30% consiste nella misura del residuale valore della prestazione, costituito dalla possibilità di utilizzazione dei locali del ramo nella più limitata funzione di deposito delle merci.
Il Tribunale, tuttavia, nel caso de quo ha rigettato il ricorso ritenendo che la riduzione dei canoni di cui sopra non avrebbe inciso significativamente sull’esposizione debitoria della società affittuaria, la quale si era formata nel periodo precedente alla sospensione delle attività commerciali disposta dalle misure di contenimento.
 
CONCLUSIONI
 
Nonostante la concreta decisione del Tribunale, il principio di diritto che ivi emerge merita grande attenzione.
Infatti, il Giudice riconosce che nell’ipotesi di contratto di affitto di ramo di azienda, la mancata esecuzione dell’obbligo gravante sull’affittante di consentire all’affittuario di svolgere l’attività commerciale nei locali designati dal contratto, causata dalle misure emergenziali di contenimento, integra una fattispecie di impossibilità parziale e temporanea della prestazione, attuando un’applicazione combinata degli artt. 1256 e 1464 c.c.
Conseguentemente, l’affittuario ha diritto ad una riduzione del canone di affitto limitatamente al periodo della sospensione delle attività.