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La sanzione della nullità prevista dalla L. 47/1985 art. 40, per gli immobili in tutto o in parte abusivi, non si applica al preliminare di compravendita.

 

Secondo la Corte di Cassazione, infatti: “La sanzione della nullità, prevista dall’art. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, con riferimento a vicende negoziali relative a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di compravendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, con la conseguenza che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.” (Cass., sez. II Civile, ordinanza del 7.3.2019 n. 6685/19, http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190307/snciv@s20@a2019@n06685@tO.clean.pdf )