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Corte d'Appello di Venezia: responsabilità omissiva per una U.L.S.S. nella gestione del randagismo

Si segnala un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha condannato una U.L.S.S. al risarcimento dei danni subiti da un motociclista, vittima di un incidente stradale causato da un cane randagio, non sul presupposto di una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., bensì di una responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c., per non essersi la medesima attivata a fronte di ripetute segnalazioni circa la presenza dell’animale nei pressi del luogo del sinistro.
Secondo la Corte, infatti: “L'omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto” (Corte App. Venezia, sez. IV civile, sent. 833 del 6.3.2019).