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COME ACCEDERE AL FONDO DI INDENNIZZO PREVISTO A FAVORE DEI RISPARMIATORI DELLE EX BANCHE POPOLARI VENETE

 

La Legge di bilancio 2018 ha istituito il cd. Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) a favore dei risparmiatori traditi delle banche venete in LCA e delle quattro banche regionali fallite (Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.).
È stata stanziata la complessiva somma di € 1.575.000.000,00, (€ 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021), a favore di:
“persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.” (dell’art. 1 comma 494 della Legge di bilancio 2018).
La misura dell’indennizzo sarà inizialmente pari al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite complessivo di € 100.000,00 per ciascun risparmiatore.
Le domande di accesso al FIR potranno essere depositate dopo l’emanazione del decreto di attuazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), pubblicazione che era attesa per lo scorso 31 gennaio e che dovrebbe essere di prossima emanazione.
Secondo la bozza del decreto del MEF riportante le “Modalità e condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)” i risparmiatori dovranno presentare alla Commissione tecnica una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il proprio stato di “avente diritto”, nonché una dichiarazione di conformità agli originali delle copie dei documenti bancari allegati all’istanza.
Inoltre, la Commissione tecnica potrà richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti in relazione alla peculiarità della fattispecie. Qualora la documentazione non dovesse venire trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta, l’istanza verrà rigettata.
Teniamo costantemente monitorato l’evolversi della situazione.
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