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BPVi e VB

In data 25.6.2017 sono stati emanati il Decreto Legge n. 99, nonché i Decreti n. 185 e 186 del MEF, che hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa, rispettivamente, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.
Come ampiamente riportato dai mass media nazionali, sono state create una Good Bank ed una Bad Bank.
 
Good Bank
La Good Bank è stata trasferita a Banca Intesa e nella stessa sono confluiti i crediti in bonis, gli sportelli bancari, i dipendenti, i debiti verso altri Istituti di Credito, parte delle obbligazioni senior.

Bad Bank
Nella Bad Bank sono rimasti i debiti risarcitori verso i “vecchi” azionisti/investitori e possessori di obbligazioni subordinate, nonché i crediti deteriorati (NPL) ammontanti, a valori di bilancio, a circa 12 miliardi di euro (in realtà, ammontano a 20 miliardi di euro, essendo stati precedentemente svalutati di circa 8 miliardi di euro per ragioni fiscali).
I crediti deteriorati verranno subito trasferiti alla S.G.A. Spa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che avrà il compito di procedere al recupero degli stessi.
Le somme che verranno incassate dal recupero dei crediti deteriorati verranno trasferite ai Commissari Liquidatori della Bad Bank, che li utilizzeranno per provvedere al pagamento dei creditori ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa.
Il D.L. N. 99 all’art. 3, lettera b, dispone che restano esclusi dalla cessione anche in deroga all’’art. 2741 del Codice Civile (e quindi restano nella Bad Bank) “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle Banche stesse”.
Gli azionisti ed obbligazionisti di entrambe le banche, quindi, possono richiedere di essere ammessi allo stato passivo, con le modalità e nei termini di cui in appresso.
Riteniamo che ne possa valere la pena, stante l’eccezionale entità dei crediti deteriorati, dai quali è ragionevole ritenere che verrà recuperata una somma di assoluta importanza. 

INSINUAZIONE AL PASSIVO 

Gli operatori giuridici che si occupano del caso, inizialmente ritenevano che le domande di insinuazione al passivo della L.C.A. andassero presentate entro il 24.8.2017.
L’art. 86 TUB, infatti, stabilisce un termine di 60 giorni, per la presentazione delle stesse, decorrente dalla data di pubblicazione del D.L. che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto, visto che il D.L. n. 99/2017 è stato pubblicato il 25.6.2017, si riteneva che il termine fosse il 24.8.17.
Questa era la convinzione non solo degli avvocati (me compreso) ma anche dei giudici dei diversi tribunali, molti dei quali hanno infatti già dichiarato interrotte le cause che vedevano coinvolte le due ex popolari venete, proprio perché la liquidazione coatta amministrativa porta con sé tale effetto interruttivo.
Nondimeno, in data 31.7.2017 i Commissari Liquidatori di entrambe le banche hanno pubblicato due comunicati con i quali hanno specificato che il termine di 60 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione decorrerà dalla data di pubblicazione dei decreti n. 185 e 186 del MEF che, in esecuzione del D.L. 99/2017, hanno disposto la effettiva messa in liquidazione coatta amministrativa, rispettivamente, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca; tali decreti sono ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ad aumentare il senso di confusione ed incertezza, la Banca d’Italia nella Gazzetta Ufficiale del 31.7.2017 ha pubblicato un estratto dei precitati decreti n. 185 e n. 186.
In sintesi, è certo che il termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo non sia quello del 24.8.2017, come invece inizialmente ritenuto, ma non è ancora chiaro se il termine di 60 gg. per il deposito delle stesse decorra dalla data di pubblicazione della precitata comunicazione per estratto della Banca d’Italia, ovvero dal 31.7.2017, o dalla futura data di pubblicazione, a cura del MEF, dei decreti n. 185 e n. 186.
Pertanto, prudenzialmente converrà considerare che il termine per l’invio delle domande di ammissione al passivo verrà a scadenza il 29.9.2017 (60 gg. dal 31.7.17), pur non essendo escluso che il medesimo possa ulteriormente slittare.
Va da sé che tale termine più lungo consente di raccogliere più agevolmente la necessaria documentazione bancaria da allegare alle domande di insinuazione.
A tal proposito, consigliamo, a chi non ne fosse già provvisto, di richiedere al più presto copia integrale della documentazione sottoscritta all’atto dell’acquisto delle azioni.
Contro l’eventuale rigetto della domanda di ammissione al passivo, si potrà presentare ricorso in opposizione al Tribunale competente (Tribunale di Vicenza per Banca Popolare di Vicenza e Tribunale di Treviso per Veneto Banca), che deciderà sull’ammissione al passivo.